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Procura sostanziale per l’Avvocato che sostituisce in mediazione
Partecipazione mediazione: procura speciale per sostituire la parte
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Le parti devono partecipare personalmente in mediazione, in presenza di gravi motivi possono delegare il difensore munendolo di procura speciale sostanziale 

Partecipazione mediazione: procura speciale per sostituire la parte

Nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti assistite dal difensore. Le stesse possono tuttavia farsi sostituire da rappresentante sostanziale nominato, che può essere anche il difensore, purché lo stesso sia dotato di apposita procura sostanziale. Lo ha ribadito la Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 173 del 17 gennaio 2024.

Opposizione decreto ingiuntivo

In una causa scaturita da una opposizione a decreto ingiuntivo relativa a un contratto di mutuo bancario, il giudice revoca il decreto ingiuntivo emesso. Il successore a titolo particolare della parte soccombente, in qualità di mandataria e procuratrice, impugna la decisione.

L’appellante nel primo motivo di impugnazione contesta la dichiarazione di improcedibilità della domanda. Il Tribunale avrebbe fornito una versione “personale” ed errata della normativa dettata dal decreto legislativo n. 28/2010 in materia di mediazione e contratti bancari.

Ricorda a questo proposito che la Corte di Cassazione ha sancito come sia onore dell’opponente avviare la mediazione perché è questo soggetto che vuole impedire la via di risoluzione breve della mediazione per percorrere quella lunga del giudizio. L’istituto di credito ha promosso la procedura e vi ha partecipato, per cui non gli si può addebitare la “circostanza per cui in tale sede le parti avevano constatato la insussistenza delle condizioni per comporre la lite.”

Procura sostanziale: necessaria per transigere la lite in nome e per conto della parte 

La Corte di Appello però dichiara l’appello infondato. Sulla questione della mediazione ricorda che il principio di legittimità richiamato dall’appellante è stato smentito dalle SU con la sentenza n. 19596/2020, che ha sancito l’onere a carico dell’opposta di avviare la procedura di mediazione quando una causa scaturisce da un’opposizione a decreto ingiuntivo. Sulla questione della partecipazione alla mediazione e al conseguente rispetto della condizione di procedibilità della domanda la Corte ritiene che il legislatore abbia prescritto la partecipazione personale delle parti o, al limite, in presenza di giustificati motivi, di un soggetto munito dei poteri necessari per transigere la controversia e definire il regolamento di interessi per la parte rappresentata.

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010 è molto chiaro sul punto. La presenza delle parti è necessaria in mediazione, le stesse possono essere sostituite da un procuratore solo in presenza di motivi giustificativi validi alla mancata partecipazione. L’assenza di valide ragioni impeditive comporta infatti l’applicazione della sanzione pecuniariapari all’importo del contributo unificato.

La partecipazione delle parti alla procedura di mediazione assistete dai loro difensori non è un obbligo puramente formale, essa è prevista per consentire la migliore tutela dei loro interessi.

Corretta pertanto la decisione del Tribunale sulla condizione di procedibilità di cui all’articolo 5 comma 2 bis del decreto legislativo n. 28/2010, applicabile ratione temporis alla controversia.

Parte opposta non ha dimostrato di aver partecipato al primo incontro personalmente o per il tramite di un soggetto munito dei necessari poteri sostanziali a transigere la controversia basati sul conferimento di una procura. Dal verbale della mediazione emerge che agli incontri abbia preso parte una persona priva dei necessari poteri di interlocuzione e transazione della lite.

La posizione negativa della parte opposta è stata espressa solo tramite una comunicazione email nella quale il difensore ha fatto riferimento alla volontà contraria della banca, come a lui comunicata dalla cliente. Inutile quindi la partecipazione dell’avvocato delegato dal difensore per sostituirlo in mediazione.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 8473/2019 ha chiarito del resto come la partecipazione in mediazione sia una attività delegabile, ma “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.”

 

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