
Costi scaricabili: oneri deducibili e detraibili
Il termine “scaricare” i costi fa riferimento in genere a tutte quelle spese che i contribuenti possono detrarre o dedurre. Le spese deducibili sono quelle che vanno a diminuire il reddito imponibile su cui effettuare il calcolo delle tasse, quelle detraibili invece sono quelle che vanno a diminuire l’imposta lorda. Grazie a queste tipologie di oneri il fisco riconosce ai contribuenti degli “sconti” sulle imposte calcolate sui redditi percepiti.
Mediazione: crediti di imposta
Detto questo, se si decide di ricorrere alla mediazione civile e commerciale per risolvere una controversia i costi sostenuti per la procedura si possono scaricare? O meglio, i costi sostenuti si possono dedurre dal reddito o detrarre dalle imposte dovute?
Per rispondere a questa domanda occorre analizzare il decreto legislativo n. 28/2010, più nello specifico il capo IV contenente le “Disposizioni in materia fiscale e informativa” e composto dagli articoli 20 e 21.
Dalla lettera dell’articolo 20 emerge immediatamente la risposta alla domanda. L’articolo 20 si occupa infatti un’altra categoria di benefici fiscali, ossia dei crediti di imposta che il legislatore, in materia di mediazione, ha voluto riservare alle parti e agli organismi di mediazione.
Crediti di imposta parti: limiti di importo
Come anticipato, l’articolo 20 riconosce crediti di imposta relativi alle spese sostenute per il procedimento di mediazione. In questa sede vediamo quali sono i crediti di imposta a beneficio esclusivo delle parti.
Le parti beneficiano di un credito di imposta dell’importo massimo di 600 euro, che viene commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione purché raggiungano l’accordo in mediazione.
Le parti beneficiano di un ulteriore credito di imposta del valore massimo di 600 euro, che viene commisurato questa volta al compenso pagato all’avvocato, quando la mediazione è obbligatoria per legge o quando la procedura è demandata dal giudice.
Qualora la mediazione si concluda senza accordo i crediti di imposta sono ridotti alla metà.
Se la parte è una persona fisica i crediti di imposta appena visti possono essere utilizzati nel limite annuale di 2.400,00 euro, se la parte è una persona giuridica il limite annuale sale a 24.000 euro.
In favore delle parti è previsto infine un credito di imposta dell’importo massimo di 518,00 euro qualora l’accordo raggiunto in mediazione comporti l’estinzione del processo.
Crediti di imposta mediazione: decreto 1 agosto 2023
Per poter beneficiare dei crediti di imposta previsti in caso di ricorso alla procedura di mediazione è necessario fare riferimento dal punto di vista pratico alle indicazioni fornite dal decreto interministeriale del 1° agosto 2023, che ha attuato il suddetto articolo 20 del decreto legislativo n. 28/2010.
Per ottenere i vari crediti di imposta previsti dall’articolo 20 il decreto del 1° agosto 2023 prevede una procedura che si avvia con la presentazione di una domanda di attribuzione e riconoscimento del credito da inoltrare in modalità telematica sulla piattaforma dedicata, a cui si accede cliccando sul link https://lsg.giustizia.it/, dopo essersi autenticati con SPID, CNS o CIE.
La domanda deve essere inoltrata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura di mediazione.
Ricevute le domande per ottenere il riconoscimento dei crediti di imposta collegati al procedimento di mediazione il Ministero effettua le necessarie verifiche e riconosce l’importo spettante a ogni beneficiario comunicandolo entro il 30 aprile dell’anno in cui la domanda è stata inoltrata.
I crediti di imposta, una volta riconosciuti, possono essere utilizzati in compensazione con Modello F24.
Crediti di imposta parti: 730 e modello PF
I crediti di imposta relativi alla procedura di mediazione vanno quindi indicati nelle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti (730) e nel modello PF, che riguarda i possessori di partita Iva.
Nel modello 730/2024 riferito ai redditi del 2023 i crediti di imposta della mediazione vanno indicati nel rigo G15 “Altri crediti di imposta”.
Nel modello PF/2024 invece i crediti di imposta della procedura di mediazione vanno indicati nel rigo CR31 con il codice 16.